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Credito d’Imposta
e Design (CIRSID

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (cd. Legge di Bilancio 2020) ha ridefinito le misure relative all’applicazione nel nostro sistema fiscale del credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, nell’intento “di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica” (comma 184)
Il credito d’imposta, in continuità con quelli precedenti, si caratterizza per il suo carattere di misura generale non selettiva, per il finanziamento diretto con risorse statali e, soprattutto, per la sua trasformazione in “incentivo automatico”, e, dunque, immediatamente efficace e disponibile per la generalità delle imprese utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
La base giuridica di riferimento della nuova agevolazione è stata completata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/05/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21/07/2020, recante le disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di ideazione estetica e design.
Il D.M. 26 maggio 2020 (d’ora in poi Decreto Attuativo) contiene le disposizioni necessarie all’attuazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo contenute istituito dal comma 198 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 novellato anche se è necessario riferirsi ai commi 205 - 207 per identificare le modalità di certificazione delle spese, di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta.
Le novità 2020 - 2031
Se il comma 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 dispone l’anticipata cessazione dell’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la linea di razionalizzazione normativa intrapresa prosegue con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (cd Legge di Bilancio 2021).
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Contributo
Le attività che il Credito d’Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design supporta, con le relative percentuali di credito d’imposta sono:
2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024-2025 | 2026-2031 | |
Ricerca e sviluppo | 12% 3 MLN | 20% 4 MLN | 10% 5 MLN | 10% 5 MLN | 10% 5 MLN |
Innovazione tecnologica, design e ideazione estetica | 6% 1,5 MLN | 10% 2 MLN | 10% 2 MLN | 5% 2 MLN | |
Innovazione Green 4.0 | 10% 1,5 MLN | 15% 2 MLN | 10% 4 MLN | 5% 4 MLN |
Quali novità?
Prevista la proroga sino al 2025 (per le attività di R&S addirittura sono al 2031) con aliquote decrescenti ma massimali di beneficio talora incrementati.

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